Con l’entrata in vigore il 16 gennaio 2024 del decreto n.36, viene ampliata la platea delle lauree che potranno accedere alle classi di concorso A26 ed A28 , quest’ultima molto richiesta per gli incarichi annuali e le supplenze temporanee.

COSA SUCCEDE A CHI HA CONSEGUITO I CFU CON LE VECCHIE REGOLE?

Nel decreto appena emanato viene specificato che sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259. Quindi chi ha conseguito le classi di concorso con le precedenti modalità, compreso chi ha recuperato i cfu tramite master, può stare sereno.

COSA SUCCEDE A CHI STA CONSEGUENDO (in costanza di approvazione riforma: 16/01/2024) I CFU CON LE VECCHIE REGOLE ALL’INTERNO DEL MASTER A28/A26 DI MNEMOSINE?

Due casi ipotizzabili:

  1. esami singoli utili a completare la classe di concorso A28 già svolti tramite il master A28 / A26 : essendoci una certificazione finale del master attestante date esami antecedenti al 16 gennaio 2024 non ci dovrebbero essere problemi di sorta
  2. esami singoli utili a completare la classe di concorso A28 NON ancora svolti tramite il master A28 / A26 : non si può avere una certificazione con date esami antecedenti al 16 gennaio 2024 e quindi bisogna aspettare chiarimenti nel merito, ma nel frattempo continuare a concludere il master

I MASTER A28/A26 CONTINUANO AD ESSERE UTILI PER IL COMPLETAMENTO DI QUESTE CLASSI DI CONCORSO?

I Decreti di riforma delle classi di concorso stabiliscono che i CFU “possono” e non “devono” essere conseguiti tramite corsi di Laurea e corsi singoli. Non esclude il conseguimento tramite Master o altri corsi Post Laurea ad eccezione dei CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
A tal proposito la nota n. 206 del 08 Febbraio 2021 conferma che gli esami o crediti formativi universitari presenti nel Master sono utili anche per l’integrazione del titolo di studio valido ai fini dell’insegnamento.
Sembra superfluo ricordare che i Master proposti sono strutturati in Corsi Singoli la cui attività è quantificabile in CFU, SSD (Settore Scientifico Disciplinare), data specifica per ogni singolo insegnamento superato e relativa votazione.

Quindi, su questa tematica si resta in attesa di chiarimenti e definizioni da parte del MIM

COME SI STA ORGANIZZANDO MNEMOSINE PER IL COMPLETAMENTO DELLA A26 A28 CON I NUOVI REQUISITI?

A breve saranno pubblicati nuovi corsi singoli A28/A26 in linea con i requisiti del decreto appena uscito n. 36 del 16/01/2024

Tutte le novità nelle seguenti pagine corsi:

CORSI SINGOLI A28 – A26

Di seguito disamina della nuova normativa presa spunto da articoli sul web

Il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella Legge 79 del 29 giugno 2022 contiene una misura volta ad ampliare la platea di aspiranti che possono accedere alle classi di concorso A-26 e A-28. Si tratta, infatti, di due tra le classi di concorso, comunemente identificate con l’acronimo “STEM”, in cui vi è maggior fabbisogno di docenti, sia per le assunzioni di ruolo, sia per la copertura del personale assente temporaneamente.

Il Decreto in esame aveva lo scopo di garantire la maggiore copertura di docenti nelle discipline scientifiche attraverso la modifica e integrazione dei titoli di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze. Lo stesso decreto, secondo quanto previsto dall’art. 7, sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 1° settembre 2022.

LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ebbene, ieri 16 gennaio 2024, dopo oltre 18 mesi dalla diffusione della bozza, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO
Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.

Ai fini dell’integrazione del piano di studi, per gli esami all’interno dei corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento, una annualità corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU, e ciascun esame semestrale corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU. Tali esami di nuovo ordinamento devono essere sostenuti negli SSD corrispondenti alle discipline richieste.

EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.

LE NOVITÀ
Vediamo più nel dettaglio le principali novità rispetto alla previgente disciplina rimandando per il dettaglio alla lettura delle tabelle.

Per quanto riguarda la classe di concorso A-26 (Matematica):

  • Con le lauree in FISICA (LS-20 e LM-17) si potrà accedere alla classe di concorso con soli 30 CFU nei SSD MAT a fronte dei 80 precedentemente richiesti. Si corregge quindi, almeno in parte, l’anomalia per cui i laureati in fisica possono accedere direttamente all’insegnamento della classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica) per cui abilitandosi in questa classe di concorso possono abilitarsi a cascata anche su A-26 e A-20.
  • Con le lauree in MATEMATICA (LS-45 e LM-40) si accede direttamente alla classe di concorso a fronte dei 36 crediti richiesti precedentemente nel settore scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 MAT/02, 12 MAT/03, 12 MAT/05.
  • Con le lauree in INGEGNERIA in genere sono adesso richiesti 60 CFU in luogo degli 80 CFU che erano richiesti in precedenza. Rispetto alla bozza circolata mesi addietro, è sufficiente che i 60 CFU siano posseduti in qualsiasi settore MAT (al contrario la bozza richiedeva il possesso di esami nei vari settori MAT).

Per quanto riguarda la classe di concorso A-28 (Matematica e Scienze):

  • La precedente disciplina richiedeva in molti casi il possesso di 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECS-S/01.
  • La nuova disciplina stabilisce che siano richiesti almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno
    • 24 CFU in MAT
    • 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.

Viene ampliata la platea di classi di lauree che possono accedere a questa classe di concorso: potranno accedere anche i laureati in Ingegneria civile (LM-23 e LS-28), i laureati in Scienze per la conservazione dei Beni Culturali (LM-11), Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale in alternativa (LS-11), Farmacia e farmacia industriale in alternativa (LM-13 e LS-14), Informatica (LM-18 e LS-23), Medicina veterinaria (LM-42 e LS-47) e Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71 e LS-81).

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VEDI LA TABELLA

VEDI TABELLA EQUIPARAZIONE LAUREE MAGISTRALE