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Riforma reclutamento insegnanti: dai 24 CFU ai 60, ma in alcuni casi ne serviranno 30.2023-07-13T07:40:25+02:00

24 CFU, 30 CFU o 60 CFU: ecco cosa prevede la riforma del reclutamento

I 24 CFU discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sono un requisito introdotto dal D.lgs. 59/2017 richiesto per la partecipazione ai concorsi “ordinari” per la scuola secondaria, nonché per la partecipazione al corso di specializzazione per le attività di sostegno e per i nuovi inserimenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Attenzione: I 24 CFU non costituiscono abilitazione all’insegnamento ma semplicemente un requisito di accesso alle graduatorie/concorsi. L’abilitazione all’insegnamento nella scuola rappresenta un titolo ulteriore conseguibile attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione ad hoc (es: TFA, SSIS, PAS, ecc.) oppure tramite il superamento del concorso.

N.B: I 24 CFU non riguardano invece la scuola primaria e dell’infanzia. I docenti laureati in Scienze della formazione primaria o in possesso di diploma magistrale ante 20012002 sono infatti già abilitati all’insegnamento. Essi sono esonerati dal possesso dei 24 CFU.

Nel sistema previgente alla riforma introdotta dal Decreto 36/2022 quindi la partecipazione ai concorsigraduatorie prevedeva il possesso dei 24 CFU come requisito “minimo”fermo restando anche il possesso degli eventualiCFU esami integrativi richiesti per l’accesso alla propria classe di concorso.

I NUOVI PERCORSI DI ABILITAZIONE DA 60 CFU
Il Decreto 36/2022, convertito nella Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha riformato l’intera procedura del reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria prevedendo che a regime saranno attivati percorsi di abilitazione da 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), comprendenti attività di tirocinio diretto e indiretto in misura non inferiore a 20 CFU/CFA con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata).

Al termine del percorso il docente conseguirà quindi l’abilitazione all’insegnamento.

Tali percorsi, implicano che le attività di tirocinio e di laboratorio debbano sempre essere svolte in presenza, mentre per le restanti sia consentito il ricorso a modalità telematiche in misura non superiore al 20% del totale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, che si sarebbe dovuto adottare entro il 31 luglio 2022, dovranno essere definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa, tenendo conto comunque dei seguenti elementi già previsti dalla legge:

  • Almeno 20 CFU dovranno essere relativi al tirocinio diretto e indiretto.
  • Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • Almeno 10 CFU dovranno essere conseguiti in area pedagogica.
  • Occorre assicurare che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti dell’offerta formativa e che siano tenute in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.
  • Un certo numero di crediti formativi universitari o accademici dovranno essere riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
  • Fermo restando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi di tirocinio diretto, sia comunque riconosciuta la validità dei 24 crediti formativi già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento
  • Il decreto definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi I suddetti tirocini non sono retribuiti.

PERCORSI TRANSITORI DA 30 CFU
Solo fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile accedere ai concorsi anche avendo conseguito almeno 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.

Attenzione: i percorsi da 30 CFU, il cui contenuto dettagliato dovrà essere ancora definito, saranno in ogni caso percorsi diversi dagli attuali 24 CFU. Infatti i 30 CFU costituiranno una “parte” del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (cioè del percorso da 60 CFU) ed è espressamente previsto che una parte riguarderà il tirocinio diretto.

Chi parteciperà al concorso avendo solo 30 CFU, dopo il superamento del concorso e nel primo anno di immissione in servizio, sottoscriverà un contratto a tempo determinato e dovrà integrare la formazione iniziale (per la restante parte dei 60 CFU richiesti) e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione

I 24 CFU CHE FINE FARANNO?
La riforma entrerà pienamente a regime nel 2025. In attesa è stata prevista una fase transitoria.

Coloro che abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Ciò evidentemente senza dover conseguire i 30 CFU previsti dalla riforma (60 CFU a partire dal 2025).

Chi accederà ai concorsi con i 24 CFU (fino al 2024), nel caso di superamento del concorso, dovrà integrare la formazione iniziale con altri 30 CFU e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione. Infatti va sempre considerato che i 24 CFU non costituiscono abilitazione all’insegnamento.

Poiché quindi i 24 CFU possono essere conseguiti entro il 31 ottobre 2022, coloro che intendono accedere all’insegnamento successivamente dovranno adeguarsi a quanto previsto dalla nuova riforma. In altri termini, dopo il termine del 31 ottobre, occorrerà fare riferimento ai percorsi da 30 o 60 CFU che dovranno essere attivati dalle università. Al momento però mancano ancora i decreti attuativi per rendere operativa la riforma e, in attesa dell’insediamento del nuovo Governo e del nuovo Ministro, è improbabile che possano essere emanati in tempi celeri.

In ogni caso occorrerà chiarire celermente cosa accadrà dopo il 31 ottobre per dare la possibilità a chi si laurea dopo ottobre (o che comunque intende intraprendere la strada dell’insegnamento) di potersi adeguare alla nuova normativa. Ciò considerando che i 24 CFU non servono solo per la partecipazione ai concorsi ma anche per l’accesso al corso di specializzazione per il sostegno (TFA sostegno) il cui bando si attende in primavera.

partire dal 2025 per la partecipazione ai concorsi sarà comunque necessaria l’abilitazione all’insegnamento da conseguire a conclusione dei percorsi da 60 CFU. Tuttavia, coloro che hanno conseguito i 24 CFU (entro il termine del 31 ottobre 2022) potranno godere di un’abbreviazione del percorso, fermo restando il completamento del percorso da 60 CFU e l’esame finale di abilitazione.

fonte: obiettivoscuola

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